1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:
- a.
- almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento (art. 64a cpv. 1);
- b.
- almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2 L’autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:
- a.
- fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto;
- b.
- fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 capoverso 4;
- c.
- dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d capoverso 2;
- d.
- dopo aver sentito l’autore.
64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).