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Art. 327b503
Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61ae 69 capoverso 2 del Codice civile504, è punito con la multa. 503Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 19 mar. 2021, en vigueur dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). |
