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Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie
1Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese. 2La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. 3Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio. |