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Art. 119 Istanza e procedura
1L'istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa. 2L'instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell'istanza il nome del patrocinatore desiderato. 3Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili. 4In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo. 5In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta. 6Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali. |