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Art. 186 Accertamenti del perito
1Il perito può, con l'accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia. 2Ad istanza di parte o d'ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l'assunzione delle prove. |
