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Art. 187 Presentazione della perizia
1Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. 2La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell'articolo 176. 3Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. 4Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. |
