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Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione. 2Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione. 3La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione. |