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Art. 258 Principio
1Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato. 2Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente. |
