La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:1
- a.
- la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l'ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all'altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 20042 sull'unione domestica registrata, LUD);
- b.
- l'autorizzazione a un partner a disporre dell'abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
- c.
- l'estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l'unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
- d.
- l'obbligo d'informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
- e.
- la determinazione, l'adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
- f.
- l'obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
- g.
- la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
- h.
- l'assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
2 RS 211.231