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Art. 315 Effetto sospensivo
1L'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata. 2L'autorità giudiziaria superiore può autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. 3L'effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva. 4L'appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
5L'esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. |
