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Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare:
2La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. 3La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto dell'autorità competente. |
