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Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà
1Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l'esecutività della decisione. 2Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all'ufficiale del registro le istruzioni necessarie. |
