|
|
|
Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie
1Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l'ha rilasciato fornisce all'obbligato, su domanda dell'avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l'adempimento. L'avente diritto riceve copia della notificazione. 2Decorso infruttuosamente tale termine, l'avente diritto può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda. |
