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Art. 355 Sede del tribunale arbitrale
1La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall'ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso. 2Se non è stabilita dalle parti, dall'ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato. 3Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell'articolo 356. 4Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo. |
