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Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale
1Una parte può ricusare l'intero tribunale arbitrale qualora l'altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte. 2Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362. 3Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato. |
