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Art. 369 Procedura di ricusazione
1Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione. 2In mancanza di accordo, l'istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri. 3Se l'arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2. 4Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l'esame dell'istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato. 5La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo. |
