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Art. 373 Regole generali di procedura
1Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
2Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale. 3Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale. 4Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d'essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio. 5Ogni parte può farsi rappresentare. 6Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione. |
