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Art. 386 Notificazione e deposito
1Una copia del lodo dev'essere notificata ad ogni parte. 2Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 1. 3Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un'attestazione di esecutività. |
