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Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
2La richiesta dev'essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell'errore o dell'esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo. 3La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall'esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d'impugnazione. |
