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Art. 407b
1I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto. 2Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva. |
