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Art. 407c
1Le procedure di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto. 2Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva. |