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Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta. 2Lo stesso vale se l'azione fu promossa in errato tipo di procedura. 3Sono fatti salvi gli speciali termini legali d'azione previsti dalla LEF1. |