|
Art. 82 Procedura
1La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. 2Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. 3Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. 4La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |