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Art. 102 Anticipo per l’assunzione delle prove
1Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste. 2Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe. 3L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti. |