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Art. 106 Principi di ripartizione
1Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto. 2In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura. 3Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. |