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Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. 2I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento. 3L’interesse di mora è del 5 per cento. |