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Art. 130 Forma
1Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati. 2In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913). |