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Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze
1Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare. 2Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso. 3Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine. |
