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Art. 148 Restituzione
1Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura. 2La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza. 3Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato. |
