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Art. 196 Assistenza giudiziaria
1Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto. 2Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto. 3Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese. |