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Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione
1Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica. 2Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati. |
