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Art. 201 Compiti dell’autorità di conciliazione
1L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa. 2Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica. |
