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Art. 232 Arringhe finali
1Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta. 2Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo. |
