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Art. 239 Notificazione e motivazione
1Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:
2La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. 3Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. |
