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Art. 265 Provvedimenti superprovvisionali
1In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. 2Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza. 3Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia. |
