Art. 271 Campo d’applicazione
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a: - a.
- misure secondo gli articoli 172–179 CC1;
- b.
- estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
- c.
- autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
- d.
- obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
- e.
- pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
- f.
- obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195a CC);
- g.
- fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
- h.
- consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
- i.
- avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
|