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Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale
1Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:1
2Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi. 3Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.4 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |
