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Art. 281 Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale
1Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC2 e della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP) (art. 122−124e CC in combinato disposto con gli art. 22−22f LFLP), stabilisce l’importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità di quanto convenuto.4 2Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2. 3Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:5
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |
