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Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato
1Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC1.2 2Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC). 3Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio. 1 RS 210 |
