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Art. 287 Audizione delle parti
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC2. 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683). |
