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Art. 291 Udienza di conciliazione
1Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. 2Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. 3Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice impartisce all’attore un termine per motivare per scritto l’azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto. |