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Art. 299 Rappresentanza del figlio
1Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. 2Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
3La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). |
