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Art. 329 Domanda e termini di revisione
1La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b. |
