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Art. 335 Campo d’applicazione
1Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo. 2Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF1. 3Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP2 dispongano altrimenti. |
