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Art. 337 Esecuzione diretta
1La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3). 2La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia. |
