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Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute. 2Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni. 3Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti. |
