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Art. 371 Sostituzione di un arbitro
1Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente. 2Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto. 3Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti. 4La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio. |