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Codice di diritto processuale civile svizzero
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 392
Lodi impugnabili
È impugnabile:
a.
ogni lodo parziale o finale;
b.
ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 393 lettere a e b.