|
|
|
Art. 395 Decisione
1Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo. 2Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio. 3L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste. 4Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute. |
