1Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:
- a.
- ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b.
- da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.
- fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace.
2La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU1 se:
- a.
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
- b.
- un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c.
- la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.